- Riccardo
Come installare una colonnina di ricarica dei veicoli elettrici nel tuo condominio

Il D.Lgs. 257/2016 (Disciplina di attuazione della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi), entrato in vigore il 14 gennaio 2017, ha fissato, tra le altre misure, anche i requisiti minimi per la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi, compreso i punti di ricarica per i veicoli elettrici.All'art. 4 in particolare (Disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto), il decreto stabilisce che entro il 31 dicembre 2020 dovrà realizzarsi un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l'interoperabilità tra punti già presenti e da installare, e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani.
Il numero dei punti di ricarica è fissato tenendo conto anche del numero stimato di veicoli elettrici immatricolati entro la fine del 2020, delle raccomandazioni a livello europeo e delle esigenze legate all'installazione nelle stazioni di trasporto pubblico.
=> I chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 32/E/201
Per far sì che i punti di ricarica potessero installarsi in numero sempre maggiore, il decreto aveva fissato il termine del 31.12.2017 per l'adeguamento dei Regolamenti edilizi da parte dei Comuni, che avrebbero dovuto prevedere la predisposizione obbligatoria all'allaccio di infrastrutture di ricarica elettriche negli spazi a parcheggio coperto o scoperto e in ciascun box per auto (pertinenziali o no), ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio per tutti gli edifici di nuova costruzione (sia residenziale con almeno 10 unità abitative, che non).
=> Mobilità elettrica. Le ESCO possono favorirne lo sviluppo a livello condominiale
Formulario del condominio e delle locazioni, 218 moduli
Altre disposizioni normative sono indicate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 agosto 2017 (Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché' degli elaborati tecnici da presentare a corredo della SCIA per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), in base al quale (art. 1, co. 3) la realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private (anche aperte ad uso pubblico) resta attività liberanon soggetta ad autorizzazione né a SCIA se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:
il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica nè una modifica della connessione esistente;il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;l'installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;l'installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.
Qualora l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici ricada in aree sottoposte a vincoli, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta dalla normativa nazionale, regionale e/o locale speciale vigente.
Infine, anche il Glossario dell'Edilizia Libera, nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria, relativamente alla parte impiantistica ha inserito fra le attività consentite senza alcun titolo abilitativo, l'installazione (e/o riparazione/sostituzione/messa a norma) dei punti di ricarica per veicoli elettrici.
